Profili di rischio attribuibile all’investitore?

Profili di rischio attribuibile all’investitore?

Forse tutti ricordano cosa è accaduto nel 2014 a seguito della relazione ispettiva di Bankitalia del 2013 che ha interessato le Banche Venete, unite dallo stesso destino e declino anche in ambito giudiziario.

Sin dal 2013 Bankitalia censurava l’operato della Popolare di Vicenza, sottoposta ad accertamenti ispettivi della BCE e della CONSOB, nonché attinta da diversi procedimenti sanzionatori; nello specifico, risultano unanimemente confermate le criticità che per anni erano state celate tra le voci di bilancio tanto da causare l’azzeramento del valore del capitale sociale detenuto dagli azionisti.

Così che – nel giugno del 2017 – il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca”, dando avvio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dal Testo Unico Bancario; contestualmente venivano adottate misure di aiuto pubblico finalizzate a sostenere una gestione ordinaria della crisi delle due banche, ma pregiudicando migliaia di azionisti, vittime di gravissimi illeciti, ben compresa la violazione delle garanzie riconosciute dagli articoli 2, 3 e 47 della Carta costituzionale.

In diversi giudizi, tutt’ora in corso in quasi tutti i Tribunali di Italia, Banca Intesa San Paolo viene chiamata in causa quale acquirente di fatto individuato per il salvataggio delle aziende bancarie.

E i piccoli risparmiatori?

Sono stati paradossalmente considerati esperti in materia di alta finanza in grado di riconoscere la pratica differenza tra i titoli quotati in borsa nei mercati regolamentati e i titoli cosiddetti illiqui. Invero, tali titoli sin dalla origine si palesavano a rischio illiquidità, non potendo essere scambiabili in un mercato regolamentato ma tramite la stessa banca o direttamente tra i soci-azionisti.

Sta di fatto che, con l’introduzione nel 2016 del “bail-in “per le banche in dissesto, anche i possessori di tali titoli hanno subito ingenti perdite.

Allora è più che plausibile domandarsi se i piccoli investitori siano in grado di determinarsi scientemente in materia finanziaria.

In realtà, non hanno avuto la possibilità di ottenere dal proprio intermediario alcuna concreta protezione del capitale “risparmiato” in quanto non hanno ricevuto in restituzione neppure il capitale investito.

Ma il dovere dell’intermediario è quello di comportarsi – sempre – con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiqui.

E allora chiediamoci se dalla sottoscrizione di un modulo predisposto dalla Banca possa derivare la consapevolezza della adeguatezza o meno del proprio investimento; peraltro, non va mai dimenticato che si tratta di operare sui risparmi di una vita per molte famiglie che hanno confidato nel proprio istituto!

Purtroppo, la Consob con la comunicazione del 2 marzo 2009 è intervenuta troppo tardi per i tanti piccoli investitori divenuti vere e proprie vittime inconsapevoli.

Un pensiero su “Profili di rischio attribuibile all’investitore?

  1. Giuseppe Coco dice:

    Grande,Jessica! Alle responsabilità delle Banche ( Popolare di Vicenza, Veneto Banca e altre) aggiungerei anche quella degli Organi di controllo (Società di revisione molto note in campo internazionale). Complimenti a te, te li meriti tutti. Ti abbraccio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.