Riforma Cartabia (Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149)

Riforma Cartabia (Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149)

La separazione congiunta (art. 473 bis – 51 CPC)

 

         Indice

  1. Separazione di coniugi su domanda congiunta
  2. Regolamentazione dei rapporti patrimoniali
  3. Procedimento
  4. Conclusione

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  1. Separazione di coniugi su domanda congiunta

La domanda congiunta di separazione coniugi, si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.

Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473bis – 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5) [si segnala sul punto, una incongruenza della norma e, pertanto è verosimile che il riferimento sia in realtà alle lettere a), b), c) ed f), ma pare opportuno non omettere, nella redazione del ricorso, anche quanto disposto dalla lettera e)] e secondo comma, oltre quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici (Art.473-bis.12. – comma 1 – Forma della domanda- La domanda si propone con ricorso che contiene: a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono; c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura; d) la determinazione dell’oggetto della domanda; e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni; f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. – comma 2- Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi da oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

– comma 3 – In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. – comma 4 –Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.)

  1. Regolamentazione dei rapporti patrimoniali

Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all’articolo 473-bis.13, terzo comma. (Art.473-bis.13. Ricorso del pubblico ministero – Il ricorso del pubblico ministero contiene: a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell’affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all’esito del giudizio; c) la determinazione dell’oggetto della domanda;d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie. Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni. Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l’indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso. In caso di domande di contributo economico, al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.)

  1. Procedimento

A seguito del deposito del ricorso, il presidente fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza. All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il giudice può sempre chiedere i chiarimenti necessari e invitare le parti a depositare la documentazione di cui all’articolo 473 bis – 12, terzo comma.

Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione rigetta, allo stato, la domanda.

In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

  1. Conclusione

Il Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149, cd. riforma Cartabia, introduce gli artt. 473 bis – 473 bis – 71, CPC e sarà applicata ai procedimenti per separazione di coniugi che verranno radicati sin dal 1° marzo 2023. Le innovazioni principali, in materia di separazione e divorzio, consistono nella possibilità, per le parti di richiedere, con un unico ricorso sia la separazione che il divorzio e nella indicazione e produzione, sin dal deposito del ricorso e in sede di comparsa di costituzione e risposta, dei mezzi di prova e dei documenti di cui ci si intende avvalere.

Viene eliminata la fase presidenziale, nella quale venivano assunti i provvedimenti urgenti ed indifferibili e, la prima udienza viene fissata successivamente allo scambio di scritti difensivi tra le parti con allegazione delle prove e deposito dei documenti.

In presenza di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso, anche congiunto, dovrà essere allegata la documentazione reddituale e patrimoniale indicata nell’art. 473 bis – 12, lettera f), di cui comunque il Giudice potrà sempre disporre il deposito ed inoltre, in presenza di figli minori, al ricorso dovrà essere allegato il “piano genitoriale” che dovrà contenere le regole per l’esercizio della genitorialità da parte di entrambi i coniugi separandi.

Il legislatore ritiene che, in questo modo, il giudizio sarà più celere: solo in fase di applicazione della norma, vedremo se abbia o meno ragione.

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