La cartella di pagamento

La cartella di pagamento

è un atto con il quale l’ Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai contribuenti di voler recuperare i crediti vantati dagli enti impositori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.) ed iscritti in un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le somme dovute, denominato ruolo.

Dopo aver ricevuto la cartella

è possibile:

a) Pagare

Effettuando il versamento delle somme dovute, oppure chiedere la rateizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73 entro 60 giorni.

b) Contestare la pretesa dell’Amministrazione

e chiedere la sospensione delle cartelle, se si ritiene che le somme iscritte a ruolo non siano dovute.

La richiesta di sospensione deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella, all’Agenzia delle entrate-Riscossione nell’area riservata del portale o via mail.

L’Agenzia sospende la riscossione e invia la richiesta di verifica all’ente creditore che valuta l’istanza e informa il contribuente solo in caso di esito negativo.

L’esito delle verifiche effettuate dall’Ente può sortire in un

  1.  Annullamento in autotutela

Se l’Ufficio riscontra che l’atto è effettivamente illegittimo è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull’autotutela, cioè a quel potere riconosciuto all’Amministrazione finanziaria di correggere un proprio atto illegittimo o infondato e ad effettuare lo “sgravio”, togliendo efficacia alla cartella e interrompendo le procedure di riscossione.

Se invece riscontra una illegittimità parziale della iscrizione a ruolo, l’Ente è tenuto a comunicarne tempestivamente al contribuente l’esatto ammontare.

  1.  Se l’Ufficio non ha provveduto ad annullare la cartella in via di autotutela

il contribuente potrà presentare ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso alla Commissione tributaria provinciale non sospende la riscossione delle somme iscritte a ruolo. Sarà onere del contribuente che ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento e che ritiene di poter subire gravi danni dal pagamento prima della pronuncia della Commissione tributaria, proporre istanza di sospensione alla Commissione tributaria e all’ufficio locale dell’Agenzia.

In caso di mancato pagamento

o di non tempestiva presentazione dell’istanza di rateizzazione o sospensione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione avvia le procedure cautelari o esecutive per il recupero delle somme dovute.

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