L’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo Codice TD28 per l’emissione della Fattura Elettronica nell’ipotesi di acquisto da fornitore di San Marino che ha emesso fattura cartacea.
Ritengo però necessario fare un po’ di ordine.
Come in un mio precedente intervento ho potuto significare, a decorrere dal 1° luglio 2022, le operazioni con San Marino “passano” dalla fatturazione elettronica.
Con il 30 giugno 2022 infatti si è ormai concluso il periodo transitorio per cui, dal 1° luglio 2022, per le operazioni con San Marino le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando le ipotesi escluse da disposizioni di legge (articolo 2, comma 2, D.M. 21.06.2021).
Al solo fine di effettuare un breve ripasso, in caso di acquisto da operatori sanmarinesi (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, le fatture elettroniche sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al SDI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.
L’emissione della fattura da parte del cedente sanmarinese può avvenire con o senza Iva.
a) Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio Tributario di San Marino, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate italiano e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate italiano, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario di San Marino.
In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio delle Entrate chiede all’ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti.
L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente sia all’Ufficio Tributario di San Marino che al cessionario; quest’ultimo da tale momento può operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.
b) Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 della Legge Iva indicando l’ammontare dell’imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo SDI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
L’operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 (registrazione delle vendite) e 25 (registrazione degli acquisti) D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.
Però, sempre in ipotesi di acquisto da San Marino, vi è anche la possibilità che il fornitore sanmarinese emetta solamente una fattura cartacea con addebito dell’Iva.
Ci troviamo nel caso di esonero contemplato dal Decreto Delegato 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino.
Tale Decreto Delegato della Repubblica di San Marino stabilisce che: “Sono esclusi dall’ emettere le fatture elettroniche ……. gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l’emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione”.
In caso di ricezione di fattura cartacea da fornitore sammarinese – per permettere l’emissione della fattura elettronica al cliente italiano (quindi evitando la compilazione dell’“esterometro”) – è stato istituito il codice “Tipo Documento” TD28.
La “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” emessa dall’ Agenzia delle Entrate è stata implementata prevedendo che, in caso di acquisto da operatore sammarinese (cedente/prestatore) che ha emesso fattura cartacea con addebito dell’Iva, la fattura elettronica emessa dal cliente (cessionario/committente) dovrà essere compilata come di seguito illustrato:
- Nel campo cedente/prestatore (C/P) vanno inseriti (ad opera del cliente) i dati del fornitore residente nella Repubblica di San Marino che ha emesso la fattura cartacea con addebito di imposta;
- Nel campo cessionario/committente (C/C) vanno inseriti i dati del cliente italiano che sta emettendo la fattura elettronica;
- Nel campo 2.1.1.3 “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura caracea emessa dal C/P sanmarinese;
- Nel campo 2.1.1.4 “Numero” è consigliabile adottare una numerazione progressiva scelta dal cessionario/committente (suggerisco il protocollo registro acquisti);
- Nel campo 2.1.6 “DatiFattureCollegate” va indicato il numero della fattura cartacea originale emessa dal cedente prestatore sanmarinese;
- L’imponibile e l’imposta vanno inseriti come indicato nella fattura cartacea ricevuta.
Operando in questo modo il cliente italiano assolve anche all’obbligo della presentazione dell’esterometro.