Più libertà nella conservazione dei registri contabili

Il DL 73 del 21 giugno 2022 è stato convertito, con modifiche, dalla Legge n. 122 del 4 agosto 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022 e pertanto è entrato in vigore dal giorno 20 agosto 2022..

In particolare l’articolo 1 comma 2 bis del DL 73/2022 interviene e modifica, a sua volta, l’articolo 7 comma 4-quater del DL 10 giugno 1994 n. 357 (il famoso Decreto Tremonti) il cui testo finale ore è il seguente: “In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.”

In buona sostanza con l’aggiunta delle parole “o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82” si è voluto derogare all’obbligo della conservazione sostitutiva digitale.

In altre parole le scritture contabili sono considerate regolari se il contribuente – che ha già precedentemente aggiornato i registri contabili – in sede di accesso o di verifica dell’Agenzia Entrate o della Guardia di Finanza è in grado di stamparli (oserei aggiungere immediatamente e senza indugio) a semplice richiesta dei funzionari verificatori ed in loro presenza.

Con la locuzione “registri contabili” si intendono – ad esempio – il libro giornale, il libro degli inventari, i registri Iva, le scritture ausiliarie di magazzino e il registro beni ammortizzabili, ma non i libri sociali come il libro verbali assemblee o il libro adunanze del Consiglio di amministrazione che pertanto risultano esclusi dalla semplificazione di cui ora stiamo parlando.

Ritengo però che sarà necessario un intervento di prassi in quanto vi sono ancora alcuni punti oscuri.

Uno dei quali è relativo alle modalità/necessità/obbligo da parte del contribuente di dimostrare, all’atto dell’accesso dei verificatori, la immodificabilità del dato contabile già registrato in precedenza.

Si attendono pertanto lumi in merito, sperando che, come è spesso accaduto, le semplificazioni non vadano nella direzione della complicazione.

 

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