L’USURA BANCARIA

L’USURA BANCARIA

Art. 644 c.p. come modificato dalla L. n. 108/1996

L’usura bancaria, è un reato previsto e punito dall’art. 644 del c.p., successivamente modificato dalla L.108/96; si configura allorché taluno si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. E’ punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La norma distingue due fattispecie di usura: l’usura presunta che si concreta allorché si eccede il cd. tasso – soglia di usura e quella concreta, che ricorre allorché il soggetto attivo abusi dello stato di difficoltà della vittima.

E’ la legge che stabilisce il limite oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari.

La sentenza n. 18592/2010 della Suprema Corte

precisa che può essere vittima di usura anche un imprenditore che chiede prestiti e corrisponde interessi usurari per necessità aziendali e non personali.

La Giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che la condotta tipica del reato di usura si configura in assenza di comportamenti intimidatori o minacciosi nei confronti dei soggetti passivi, in ciò distinguendosi dall’estorsione (Cass.n.2988/2008). In ogni caso, i due “delitti” possono concorrere quando la violenza e la minaccia siano assenti al momento della stipula del contratto, ma intervengano in un momento successivo per assicurare al soggetto attivo il pagamento dei vantaggi usurari(Cass. n. 5231/2009).

Anche gli interessi convenzionali di mora,

al pari di quelli corrispettivi, nei rapporti bancari, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura.

Al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia ordinario”. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte a SSUU, con la sentenza n. 19597/2020.

L’errore di calcolo dell’ammontare di interessi usurari

da parte di un istituto di credito si risolve, in linea di principio, in un’ipotesi di ignoranza della legge penale non scusabile e dunque, si ritiene sussistente l’elemento soggettivo del reato (in tal senso Cass. n. 46669 del 2011).

Ne consegue che gli istituti bancari nella interpretazione della norma, sono tenuti ad informarsi adeguatamente e diligentemente sulla legislazione in materia e, nel dubbio, hanno il dovere di astenersi dalla condotta che, in caso contrario sarà interpretata in loro danno e ciò in virtù della loro posizione di forza ed a garanzia dei clienti.

Particolarmente interessante è, infine, la sentenza n. 18778/2014,

con la quale la Suprema Corte è intervenuta per la prima volta compiutamente in materia di usura concreta (art. 644 cp, comma 3°), enunciando cinque principi di diritto in presenza dei quali, comunque sussiste il reato in parola:

  1. Il soggetto passivo si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e gli interessi, i vantaggi e i compensi pattuiti, siano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altre utilità o all’opera di mediazione, indipendentemente dalla circostanza che gli interessi siano inferiori al tasso soglia usurario fissato dalla legge;
  2. la condizione di difficoltà economica della vittima deve essere individuata in una carenza di liquidità anche solo momentanea, senza che ne sia di ostacolo la sussistenza di una condizione patrimoniale di base, nel complesso sana, mentre la condizione di difficoltà finanziaria è quella caratterizzata da una carenza complessiva di beni e risorse che investe l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo;
  3. le condizioni di difficoltà economica e finanziaria della vittima, che integrano la materialità del reato, vanno tenute distinte dallo stato di bisogno, che ne integra una circostanza aggravante, in quanto rappresentano una situazione meno grave.
  4. I Giudici hanno poi chiarito, che le condizioni di difficoltà economica o finanziaria delle vittime devono essere valorizzate in senso oggettivo e non meramente soggettivo; quindi l’interprete del diritto dovrà far riferimento ai parametri di mercato e non basarsi sulle valutazioni personali della vittima che, invece, sono opinabili e di difficile verificazione.
  5. Il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi e compensi usurari, include anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.

Malgrado questa apparente chiarezza dei massimi organi giurisdizionali, esistono ancora non pochi dubbi interpretativi.

Il fenomeno dell’usura bancaria, di norma, non è sotto gli occhi dell’opinione pubblica e non abbiamo dati certi su di esso; purtroppo molto spesso è coperto e giustificato da un sistema giudiziario restio a condannare alcuni “direttori/strozzini“. Sarebbe anche interessante capire, cosa spinga un imprenditore, che si ritrovi per vari motivi nella necessità di chiedere dei prestiti, a cercare denaro fuori dal circuito del mercato ufficiale.

Ma questo sarà argomento del prossimo articolo.

 

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