La firma digitale del titolare effettivo d’Impresa

La firma digitale del titolare effettivo d’Impresa

Nella normativa antiriciclaggio

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 2022, è stato promulgato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.55 dell’11 marzo 2022 “recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Al centro del provvedimento v’è il concetto di “titolarità effettiva”, oggetto di una nuova comunicazione obbligatoria, da tenersi per via telematica e da accompagnare con relativa firma digitale.

La firma digitale è uno strumento sempre più diffuso in ambito privato e professionale.

Le firme digitali di tutti i contribuenti sono contenute in un registro che consente allo Stato di controllare in maniera semplice e trasparente, le effettive titolarità delle dichiarazioni e delle operazioni finanziarie effettuate e ciò consente di evitare manovre di occultamento e riciclaggio di denaro.

La normativa antiriciclaggio del 2019 (Decreto Legislativo n. 125/2019 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (cd. V Direttiva Antiriciclaggio), prescrive alle strutture preposte ai controlli, di effettuare una verifica del titolare effettivo di ogni attività anche al fine di segnalare il rischio di infiltrazioni criminali nelle compagini societarie.

Il Covid ha reso le imprese più vulnerabili al rischio di infiltrazioni criminali, infatti nel primo semestre 2021 risultano in aumento le segnalazioni di operazioni sospette, addirittura (+32,5) ricevute dalla Uif (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia).

La verifica del titolare effettivo infatti, è uno dei segnali più utilizzati dagli Istituti bancari e dalle imprese in ottica di antiriciclaggio.

Il titolare effettivo d’impresa è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, gestiscono e/o guidano il cliente, ovvero la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività.

L’allegato alla normativa antiriciclaggio, prescrive che sia le società che le entità giuridiche (fondazioni) e gli istituti giuridici (trust) che amministrano e distribuiscono i fondi, hanno l’obbligo di comunicazione del nominativo del “titolare effettivo” al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di riferimento.

La comunicazione della titolarità effettiva va effettuata entro 30 gg dalla costituzione dell’entità. Tra le modalità utili per trasmettere la comunicazione, va segnalato il sistema DIRE (Depositi e Istanze Registro Impresa), il cui utilizzo richiede il possesso di 3 requisiti: firma digitale, PEC e Utenza Telematica (anche tramite SPID).

Con le modalità sopra descritte è possibile adempiere correttamente all’obbligo, al pari delle variazioni d’indirizzo della sede, rinnovi delle cariche amministrative, trasferimenti d’azienda e altro ancora.

Qualora l’obbligo di comunicazione venga dimenticato o eluso,

la Camera di Commercio ha il dovere di accertare tale violazione, applicando sanzioni pecuniarie determinate nell’importo  massimo di 1032 euro.

L’obiettivo è quello di mantenere fermo il controllo sul rapporto tra privati e società, evitando che queste ultime possano farsi veicolo in primis di evasione e comunque di occultamento di denaro che potrebbe andare a nutrire fondi per malaffare e terrorismo.

Un nuovo rimedio burocratico imposto dalla legge,

con finalità di tutela della collettività, mentre il controllo è facilitato dal fatto che una semplice firma digitale permette di identificare il dichiarante da remoto, senza necessità di firma autografa in presenza.

L’uso dei mezzi tecnologici più moderni, è importantissimo nell’evoluzione del nostro Paese, da troppi decenni appiedato da una complessa e impraticabile burocrazia, che proprio negli strumenti digitali può trovare una fondamentale leva di emancipazione e crescita. In questo caso un necessario processo di controllo voluto dall’UE e adottato dall’Italia, può essere eseguito con pochi click e nessun costo.

 

 

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