LA FATTURA NELLE CESSIONI e ACQUISTI DI BENI CON SAN MARINO

A partire dal prossimo 1° luglio 2022 i rapporti (acquisti e vendita) con operatori in San Marino debbono essere certificati solamente mediante emissione di fattura elettronica e quindi attraverso SDI (Sistema di Interscambio).

La fattura cartacea pertanto va in pensione.

 

Il presente intervento ha lo scopo di schematizzare le fasi di questa tipologia di operazioni sotto l’aspetto Iva.

 

VENDITE NEI CONFRONTI DI OPERATORE SANMARINESE

Le cessioni a San Marino sono operazioni assimilate all’esportazione in virtù dell’espresso richiamo che l’articolo 71 del DPR 633/72 (TU Iva) fa agli articoli 8 e 9: “Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano …….. ed in quello della Repubblica di San Marino……

Pertanto le cessioni a San Marino sono operazioni non imponibili e su di esse, in genere, non va applicata Iva.

Operativamente è necessario innanzitutto chiedere al cliente sanmarinese il proprio numero di identificazione che l’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino gli ha precedentemente attribuito.

Mentre per quanto riguarda il Codice Destinatario esso è sempre il medesimo in quanto tutti gli operatori di San Marino avranno il Codice 2R4GT08.

La fattura avrà Codice TD01 oppure TD24 a seconda che si tratti di Fattura Immediata o Fattura Differita.

Vi è però una peculiarità: una volta che il fornitore italiano avrà emesso la Fattura Elettronica mediante il SDI, l’Ufficio Tributario di San Marino dovrà convalidare la regolarità dell’operazione entro i 4 mesi successivi all’emissione della Fattura Elettronica.

L’operatore Italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo accedendo al canale telematico dell’Agenzia Entrate Italiana.

Se l’esito del controllo è positivo, non vi sono problemi.

In caso contrario, il cedente Italiano – entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei 4 mesi (termine entro cui l’Ufficio Tributario di San Marino effettua gli opportuni controlli) – deve emettere Nota di Variazione applicando l’Iva: in tal caso l’operazione non può considerarsi in regime di non imponibilità.

Sulla Nota di Variazione non si applicano sanzioni o interessi.

 

ACQUISTI DA OPERATORE SANMARINESE

In caso di acquisti da San Marino entra in gioco il disposto del comma 2 dell’art. 71 DPR 633/72 (TU Iva) che prescrive che “Per l’introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti ……… dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l’introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto ……..

Anche in caso di acquisti da San Marino è necessario e utile preventivamente verificare e chiedere al cliente sanmarinese il numero di identificazione che l’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino gli ha precedentemente attribuito.

In questo caso la Fattura Elettronica emessa dal cedente sanmarinese verrà trasmessa dall’Ufficio Tributario di San Marino ad SDI ed il cliente Italiano la riceverà su un apposito canale telematico che l’Agenzia Entrate mette a disposizione del contribuente Italiano.

 

Le Fatture Elettroniche ricevute posso essere:

  1. Con addebito di Iva
  2. Senza addebito di Iva

 

Fatture Elettroniche sanmarinesi con addebito di Iva.

In tal caso è il fornitore sanmarinese che ha l’onere di versare l’Iva all’Ufficio Tributario di San Marino il quale, a sua volta, entro 15 gironi deve trasferire il tributo all’Agenzia delle Entrate Italiana.

Quest’ultima nei successivi 15 giorni verifica la correttezza degli importi ricevuti ed i dati delle fatture sanmarinesi.

Se il controllo da esito positivo, il contribuente ne riceve notizia tramite apposito canale telematico e, solo allora, può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.

Il diritto alla detrazione per il contribuente Italiano è pertanto per così dire “sospeso” fino all’esito positivo dell’Agenzia Entrate Italiana.

 

Fatture Elettroniche sanmarinesi senza addebito di Iva

In tal caso spetta al cessionario Italiano il compito di assolvere il pagamento dell’imposta integrando la Fattura ai sensi dell’articolo 17 comma 2 (applicando cioè il c.d. reverse charge).

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