Dal 1° luglio 2022 gli obblighi di fatturazione elettronica vengono estesi anche:
- ai soggetti in regime forfettario
- ai soggetti in regime c.d. “di vantaggio” o contribuenti c.d. “minimi” (di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011)
- alle Associazioni Sportive Dilettantistiche ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991)
che abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro.
Coloro che non raggiungono invece la predetta soglia dei 25.000,00 euro saranno tenuti alla fatturazione elettronica solo a partire dal 1° gennaio 2024.
Pertanto è importante che i contribuenti che si trovano nelle suesposte condizioni valutino – senza indugio e comunque entro pochi giorni – se per essi scatta l’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1 luglio 2022.
Fatturazione elettronica passiva
L’estensione della fattura elettronica attiva ai soggetti forfetari/minimi, però non obbliga ad una riflessione solo tali contribuenti, bensì tutti i contribuenti che ricevono fatture da soggetti forfetari/minimi.
Per i clienti dei soggetti forfetari/minimi, a partire dal primo luglio, inizia un periodo nel quale è necessaria una maggiore attenzione nel momento in cui si riceve una fattura in quanto non si è in grado di sapere se il soggetto (forfetario o minimo) che emette la fattura:
- può ancora emettere la fattura con modalità cartacea (perché ha ricavi o compensi inferiori ad Euro 25.000,00) oppure
- è obbligato ad emettere fattura elettronica (perché ha ricavi o compensi superiori ad Euro 25.000,00)
Nel secondo caso il documento cartaceo non più ha alcuna validità (la fattura cartacea NON si considera nemmeno emessa) e pertanto chi riceve la fattura cartacea NON può portarla in detrazione.
Onde evitare disguidi o sanzioni suggerisco – a partire dall’1/7/2022 e relativamente a tutte le fatture ricevute da contribuenti forfetari o minimi – una delle seguenti alternative:
- Far apporre dal fornitore (forfetario o minimo) su tutte le fatture cartacee una dicitura attestante che il medesimo NON è tenuto all’emissione della fattura elettronica;
- Farsi rilasciare dal fornitore (forfetario o minimo) una apposita autocertificazione attestante che il medesimo NON è tenuto alla emissione della fattura elettronica. In tal caso basta una autocertificazione per ciascun fornitore forfetario/minimo.
Portinari dott. Fulvio