Riparazioni antieconomiche del veicolo incidentato

 Il principio di antieconomicità della riparazione 

La norma di riferimento è l’art. 2058 del codice civile, riguardante il risarcimento in forma specifica che dispone: “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può statuire che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”

 

Quando la riparazione deve intendersi eccessivamente onerosa?

E’ tale la riparazione che superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

La giurisprudenza individua il discrimine tra riparazione eccessivamente onerosa e non eccessivamente onerosa, innanzitutto nell’esigua differenza tra importo di riparazione (risarcimento in forma specifica) e rottamazione/valore commerciale (risarcimento per equivalente).

Peraltro chiunque dovesse decidere: di rottamare il suo mezzo, oltre al valore commerciale del veicolo avrebbe diritto ad ottenere il bollo e l’assicurazione non goduta, il costo della rottamazione e dell’eventuale trasporto del mezzo oltre al “Fermo per il Recupero di Analogo Mezzo” (F.R.A.M.).

 

L’utilità del veicolo tuttavia, non si esaurisce nel solo corrispettivo economico del valore di mercato,

ma comprende anche l’utilità pratica e concreta che da esso può trarre il suo proprietario anche in termini di maggior confort e affezione e in una sorta di infungibilità del mezzo.

A norma dell’art. 2058 cc infatti, la valutazione di antieconomicità della riparazione non segue necessariamente quella di eccessiva onerosità.

 

Altra distinzione da tener presente

è quella tra sinistri di Garanzia Diretta (ai sensi dell’art. 2 comma 3 n. 3 del Codice delle Assicurazioni ad esempio Kasko, incendio/Furto, etc.) e Responsabilità Civile.

I primi derivano dalla stipula di un contratto tra le parti e sono quindi di natura contrattuale, gli altri ex art. 2043 e seguenti hanno natura extracontrattuale.

Nella Garanzia Diretta

il danno si ritiene totale se supera l’80% o è pari o superiore al valore commerciale del veicolo (come risultante dalle riviste di settore o dalla fattura di acquisto).

 

Nella Responsabilità Civile

ai sensi dell’articolo 2056 del Codice Civile, (e degli artt. 1223 cc e seg.) oltre al danno emergente è dovuto anche il lucro cessante, con relativo onere della prova a carico del danneggiato.

In quest’ultima ipotesi, il danneggiato può richiedere, se possibile, il ripristino della situazione di fatto anteriore al danneggiamento a cura e spese del danneggiante.

 

Sarà possibile riconoscere anche un importo superiore al valore commerciale di mercato

previa dimostrazione dell’effettivo ripristino del bene e nell’ipotesi in cui la differenza tra valore di mercato del bene e valore di riparazione sia tollerabile.

In questo potranno essere prese in considerazione ulteriori spese: fermo tecnico; fermo reperimento analogo mezzo; tassa di proprietà non goduta; spese di radiazione e rottamazione; spese di nuova immatricolazione.

 

Qualora il Giudice ritenesse la reintegrazione in forma specifica troppo onerosa per il debitore,

può riconoscere un risarcimento per equivalente (pagamento di una somma di danaro corrispondente al valore della diminuzione del patrimonio patita dal danneggiato per effetto dell’illecito-danno emergente).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.