Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi

Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi

Adempimenti formali – Articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, commi da 184 a 197, ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
L’articolo 1, comma 1056, della legge n. 178 del 27 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021)
ha successivamente innovato la predetta disciplina come di seguito:
«Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
– nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
– nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro».
Adempimenti formali
Il comma 1062 del citato articolo 1 dispone che «ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter»
Dunque il comma 1062 dispone che i documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 ter e pone l’obbligo di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Chiarimento ADE n. 270/2022
L’Agenzia delle Entrate precisa che a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178 e che la medesima funzione è assolta dai documenti che certificano la consegna del bene – ad esempio il «documento di trasporto»- per i quali resta fermo il predetto obbligo.
Quindi, sia la fattura che il relativo documento di trasporto, devono contenere il riferimento alla norma agevolativa.
In sintesi:
La fattura ed il documento di trasporto, sprovvisti del riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non sono considerati documentazione idonea e determinano quindi, in sede di controllo, la revoca della corrispondente quota di agevolazione;
Per le fatture emesse in formato cartaceo
Il riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro.
Parimenti dovrà essere redatto il documento di trasporto, che è sempre cartaceo;
Per le Fatture elettroniche
A norma dell’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il beneficiario, in alternativa, può:
o stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto IVA);
o realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019.
L’obbligo di riportare l’espresso riferimento di cui al citato comma 1062 non si estende
al «verbale di collaudo o di interconnessione» i quali, per le caratteristiche che li contraddistinguono, riguardano univocamente i beni oggetto dell’investimento e non sono attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento.
Studio+Com

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