La Sentenza n. 5624/2022 delle SSUU Corte di Cassazione

Osservazioni sulla c.t.u. in comparsa conclusionale e appello – Limiti all’ammissibilità

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si sono espresse sulla possibilità della parte, di contestare, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, i risultati della consulenza tecnica d’ufficio. Ed inoltre se tali contestazioni, una volta considerate tardive in primo grado, possano essere riproposte in appello, sottraendosi alle preclusioni di cui all’art. 345 cpc.

–  Sul punto la giurisprudenza non trovava soluzione univoca.

  • Un primo orientamento maggioritario, riteneva che le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio, non possono essere formulate in comparsa conclusionale, perché sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 cpc.
  • L’orientamento minoritario optava per la soluzione opposta. Riteneva che la comparsa conclusionale potesse contenere nuove ragioni di dissenso e contestazione avverso la consulenza tecnica d’ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti acquisiti, che non determinano un ampliamento dell’ambito oggettivo della controversia.

–  Le SSUU osservano:

  • Con l’art. 191 cpc e l’art. 195 cpc il legislatore ha introdotto un procedimento per lo svolgimento della consulenza tecnica:

– il giudice nomina il consulente, formula i quesiti e fissa tre termini anteriori all’udienza successiva.

Nel primo termine il consulente deve trasmettere la relazione alle parti.

Nel secondo termine le parti possono svolgere deduzioni sulla consulenza.

Nel terzo termine il consulente può controdedurre sulle deduzioni delle parti.

Così all’udienza successiva, il giudice dispone di un elaborato tecnico che è frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente e può decidere se chiamare il c.t.u. a chiarimenti, disporre una rinnovazione della consulenza o sostituire il c.t.u.

Mentre le parti sono messe nella condizione di conoscere il contenuto della relazione e dedurre o contestare.

  • Le modifiche apportate dalla L. 69/2009 si applicano ai soli processi iniziati dopo il 4 luglio 2009.

Tuttavia il giudice, già prima della riforma poteva procedere a imporre scadenze sulle attività del tecnico e delle parti e comunque, il principio del contraddittorio trovava applicazione anche prima della riforma (V. art. 194, comma 2 cpc e 92 disp. Att. cpc).

Le SSUU in passato, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  • La consulenza tecnica di parte deve considerarsi un mero atto difensivo – Cass. SSUU 13902/2013 .
  • Essa non muta la sua natura neppure ove integralmente trascritta in un atto difensivo (comparsa conclusionale o di replica).
  • Allorché la parte, con l’inserimento in un atto difensivo, intenda introdurre in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, domande, eccezioni o prove, gli stessi devono ritenersi inammissibili se svolti per la prima volta in sede di comparsa conclusionale.
  • Se le censure attengono a violazioni procedurali della c.t.u., trattasi di nullità relative, sog
  • gette al regime di preclusione di cui all’art. 157 cpc;

Altro sono invece i vizi di contenuto, attinenti a questioni scientifiche o comunque valutative e quindi, connessi al tema della ricerca di una giusta soluzione della controversia.

  • Il procedimento introdotto dal legislatore in materia di consulenza tecnica d’ufficio, impone alle parti di contenere all’interno dei tempi fissati dal giudice tutte le attività di natura tecnica, ma non preclude la possibilità di svolgere qualunque altra osservazione o deduzione nel corso del giudizio.
  • Le SSUU ritengono che, a conclusioni analoghe debba pervenirsi anche nei procedimenti radicati prima del 4 luglio 2009, cui non si applica,  l’art. 195 cpc novellato, allorché il GI si sia avvalso della facoltà, diffusa nella prassi, di fissare un termine per il deposito di osservazioni.

Poiché è possibile produrre consulenza tecnica di parte, in quanto mero atto difensivo, anche per la prima volta in sede di appello ( Cass. SSUU 13902/2013), ne consegue che

  • è possibile alle parti svolgere deduzioni, osservazioni e critiche nuove alla consulenza tecnica oltre i termini fissati dal giudice ex art. 195 cpc nel primo grado di giudizio e, per la prima volta anche in sede di comparsa conclusionale.

  • Dette censure devono essere valutative e/o di merito,

    anche alla luce della funzione illustrativa della comparsa conclusionale in relazione alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, senza alterare l’ambito obiettivo della controversia così come precisato nella fase istruttoria, senza apportare aggiunte o modifiche alle conclusioni precisate in precedenza e senza aggiungere nuovi fatti.

  • La parte può esporre una ragione giustificativa della domanda o delle eccezioni rivolte al giudice adito, basate su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali non oggetto di contestazione.

E ancora, non è escluso il potere valutativo del giudice in relazione alle risultanze istruttorie e alla c.t.u. su argomentazioni difensive, anche in senso critico, con riferimento alle risultanze istruttorie acquisite.

  • Infatti non sussiste violazione del contraddittorio laddove la parte adduca una nuova causa petendi, senza introdurre fatti nuovi e senza mutare le conclusioni già rassegnate in giudizio.
  • Nei termini di cui sopra è consentito lo svolgimento di critiche alla c.t.u., non solo in sede di comparsa conclusionale, ma anche in appello.

L’avere le parti proposto osservazioni oltre i termini concessi, si sostanzia in un comportamento processuale che il giudice potrà valutare ai fini della liquidazione delle spese, ove tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 cpc, che impone alle parti un dovere di collaborazione al fine di pervenire, in tempi ragionevoli, alla decisione della causa.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Utilizziamo sia cookie tecnici sia cookie di parti terze per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti degli utenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.