Nell’iter di conversione del D.L. 146/2021, collegato alla legge di bilancio 2022, è stato prorogato l’esterometro al 30/06/2022 e, conseguentemente, differito l’obbligo di fatturazione elettronica per scambi UE e Extra UE al 1° luglio 2022.
Tuttavia per le operazioni realizzate sino la prossimo 30 giugno 2022, si potrà continuare ad inviare i relativi dati con cadenza trimestrale (Esterometro) entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Dal 1° luglio 2022 occorrerà utilizzare obbligatoriamente il Sistema di Interscambio (SDI) trasmettendo all’Agenzia Entrate i tracciati xml di integrazione o di autofattura con il tipo documento TD17, TD18, TD19.
I termini di invio al SDI sono i seguenti:
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Fatture attive = entro gli ordinari termini di emissione e cioè:
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entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ovvero
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entro il 15 del mese successivo se trattasi di fattura differita
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Fatture passive = entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento comprovante l’effettuazione dell’operazione o a quello di effettuazione dell’operazione.
Per le FATTURE ATTIVE (operazioni attive) nulla è cambiato e perciò i codici da utilizzare sono:
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TD01 (fattura ordinaria),
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TD24 (fattura differita)
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TD26 (fattura per cessione di beni ammortizzabili).
Per le FATTURE PASSIVE (operazioni passive) è necessario porre particolare attenzione alla data da indicare sul documento. I tipi di documento da utilizzare sono i seguenti:
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TD17 (Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero). Acquisti di servizi generici e non generici presso prestatori Ue o extra Ue, inclusi Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.
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In caso di prestazioni di servizi ricevute da un soggetto residente in altro stato UE, la data da indicare sul documento integrato è la data di ricezione o comunque la data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero
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In caso di prestazioni di servizi ricevute da un soggetto residente in uno stato Extra UE/Repubblica di San Marino/Città del Vaticano, la data da indicare sull’autofattura è la data di effettuazione dell’operazione
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TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari). Acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli con introduzione dei beni in un deposito iva. La data da inserire nel documento integrato è la data di ricezione o comunque la data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero.
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TD19 (Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art 7 bis e 17 c.2 DPR 633/72) Si tratta di beni già presenti in Italia all’atto dell’acquisto ed acquistati da fornitori Ue o Extra Ue
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In caso di acquisto di beni già presenti in Italia, da un soggetto residente in un altro paese UE (diverso dall’Italia) e privo di una stabile organizzazione in Italia, la data da indicare sul documento integrato è quella di ricezione o comunque la data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero;
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In caso di acquisto di beni già presenti in Italia, da un soggetto residente in un paese extra UE e privo di una stabile organizzazione in Italia, la data da indicare sull’autofattura è la data di effettuazione dell’operazione
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