Autofatture Elettroniche dal 1° Luglio 2002

Nell’iter di conversione del D.L. 146/2021, collegato alla legge di bilancio 2022, è stato prorogato l’esterometro al 30/06/2022 e, conseguentemente, differito l’obbligo di fatturazione elettronica per scambi UE e Extra UE al 1° luglio 2022.

Tuttavia per le operazioni realizzate sino la prossimo 30 giugno 2022, si potrà continuare ad inviare i relativi dati con cadenza trimestrale (Esterometro) entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Dal 1° luglio 2022 occorrerà utilizzare obbligatoriamente il Sistema di Interscambio (SDI) trasmettendo all’Agenzia Entrate i tracciati xml di integrazione o di autofattura con il tipo documento TD17, TD18, TD19.
I termini di invio al SDI sono i seguenti:
  • Fatture attive = entro gli ordinari termini di emissione e cioè:
    • entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ovvero
    • entro il 15 del mese successivo se trattasi di fattura differita
  • Fatture passive = entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento comprovante l’effettuazione dell’operazione o a quello di effettuazione dell’operazione.
Per le FATTURE ATTIVE (operazioni attive) nulla è cambiato e perciò i codici da utilizzare sono:
  • TD01 (fattura ordinaria),
  • TD24 (fattura differita)
  • TD26 (fattura per cessione di beni ammortizzabili).
Per le FATTURE PASSIVE (operazioni passive) è necessario porre particolare attenzione alla data da indicare sul documento. I tipi di documento da utilizzare sono i seguenti:
  • TD17 (Integrazione/Autofattura per acquisto servizi dall’estero). Acquisti di servizi generici e non generici presso prestatori Ue o extra Ue, inclusi Città del Vaticano o Repubblica di San Marino.
    • In caso di prestazioni di servizi ricevute da un soggetto residente in altro stato UE, la data da indicare sul documento integrato è la data di ricezione o comunque la data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero
    • In caso di prestazioni di servizi ricevute da un soggetto residente in uno stato Extra UE/Repubblica di San Marino/Città del Vaticano, la data da indicare sull’autofattura è la data di effettuazione dell’operazione
  • TD18 (Integrazione per acquisto di beni intracomunitari). Acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli con introduzione dei beni in un deposito iva. La data da inserire nel documento integrato è la data di ricezione o comunque la data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero.
  • TD19 (Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art 7 bis e 17 c.2 DPR 633/72) Si tratta di beni già presenti in Italia all’atto dell’acquisto ed acquistati da fornitori Ue o Extra Ue
    • In caso di acquisto di beni già presenti in Italia, da un soggetto residente in un altro paese UE (diverso dall’Italia) e privo di una stabile organizzazione in Italia, la data da indicare sul documento integrato è quella di ricezione o comunque la data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero;
    • In caso di acquisto di beni già presenti in Italia, da un soggetto residente in un paese extra UE e privo di una stabile organizzazione in Italia, la data da indicare sull’autofattura è la data di effettuazione dell’operazione
Esempio 1 = Fattura di acquisto di merce da un fornitore tedesco con data 10 gennaio e fattura ricevuta in gennaio.
In tale caso occorre procedere con l’integrazione della fattura indicando una data non successiva al 31 gennaio. La trasmissione del documento integrato al Sistema di Interscambio va effettuata entro il 15 febbraio.
Esempio 2 = Fattura di acquisto di merce da un fornitore tedesco con data 10 gennaio e fattura ricevuta in febbraio.
In tale caso occorre procedere con l’integrazione della fattura indicando una data non successiva al 28 febbraio. La trasmissione del documento integrato al Sistema di Interscambio va effettuata entro il 15 marzo.
Sanzioni
In caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle operazioni da/verso l’estero è prevista una sanzione pari a € 2,00 per ciascuna fattura nel limite massimo di Euro 400,00 per ciascun mese.
È prevista inoltre la riduzione alla metà (cioè Euro 200,00) per ciascun mese se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi.

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