Cessioni a catena intracomunitarie e Imponibilità Iva

Le cessioni a catena intracomunitarie sono quelle operazioni rilevanti ai fini Iva in cui sussistono più cessioni effettuate fra soggetti d’imposta residenti in diversi paesi della UE, ma il trasporto è uno solo.

La casistica contemplata da questo mio intervento riguarda la fattispecie in cui il trasporto – relativo ad una cessione a catena intracomunitaria – sia effettuato a cura dell’operatore intermedio.

Si consideri, per semplicità, una operazione triangolare intracomunitaria nella quale un soggetto Italiano IT (impresa con partita Iva italiana) cede della merce ad un soggetto spagnolo ES (impresa con partita Iva spagnola) che, a sua volta, cede la medesima partita di merce ad un soggetto francese FR (impresa con partita Iva francese), ma la merce viene trasportata (con un’unica spedizione) dal soggetto spagnolo (operatore intermedio) direttamente in Francia.

Si realizza pertanto la condizione particolare per cui la merce non viene trasportata a cura o a nome del primo cedente (o a cura o a nome del cessionario finale), bensì viene effettuata dal c.d. “operatore intermedio” (nell’esempio il soggetto spagnolo ES).

Il problema che è necessario affrontare è individuare anche in questa tipologia di cessione intracomunitaria a quale cessione “attribuire” il trasporto perché essa dovrà essere fatturata in regime di non imponibilità, mentre l’altra cessione o le atre cessioni (alla/e quale/i non è attribuito il trasporto) andrà/andranno fatturata/e con Iva.

Per disciplinare con maggiore chiarezza la suddetta situazione è intervenuto l’articolo 1 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 5/11/2021 n. 192 che – recependo la Direttiva 1910/2018 –  ha inserito nel DL 331/1993 l’articolo 41 ter a decorrere dal 1° Dicembre 2021.

Il primo comma lettera a) dell’art. 41 ter del DL 331/1993 definisce le cessioni a catena come una serie di “cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno stato membro a un altro stato membro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente”.

Il primo comma lettera b) del medesimo articolo fornisce la definizione di operatore intermedio: trattasi del “cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto”.

E’ però nel comma 2 che la normativa statuisce, all’interno di una cessione intracomunitaria a catena, quale sia la cessione non imponibile.

Le condizioni necessarie sono:

  • Il trasporto o spedizione deve avere inizio nel territorio dello Stato Italiano;
  • Il trasporto o spedizione deve essere effettuato da un operatore intermedio (come identificato dalla precedente lettera b) del comma 1).

Al verificarsi di tali condizioni la cessione intracomunitaria non imponibile (ai sensi dell’articolo 41 del DL 331/1993) è solo quella effettuata dal primo cedente (nell’esempio IT) all’operatore intermedio.

In altre parole è solo il primo cedente IT che può emettere fattura non imponibile nei confronti dell’operatore intermedio ES, mentre il medesimo ES deve emettere fattura a FR con assoggettamento ad Iva.

La merce viaggerà dall’Italia alla Spagna affinché possa realizzarsi il requisito territoriale (il trasporto deve avere inizio nel territorio dello Stato Italiano).

Se però l’operatore intermedio (cioè ES) comunica al primo cedente (cioè ad IT) il numero di Partita Iva italiano (qualora in possesso), allora è la cessione effettuata da ES a FR che si considera cessione intracomunitaria non imponibile e pertanto la prima cessione (quella fra IT ed ES) sarà assoggettata ad Iva Italiana.

 

Al contrario, il comma 3 dell’art. 41 ter DL 331/1993, disciplina il caso in cui il trasporto o spedizione (sempre se effettuati da operatore intermedio) relativo ad un acquisto intracomunitario termini nel territorio dello Stato Italiano.

Le condizioni necessarie sono:

  • Il trasporto o spedizione deve avere termine nel territorio dello Stato Italiano;
  • Il trasporto o spedizione deve essere effettuato da un operatore intermedio.

In tal caso si considera acquisto intracomunitario solo l’acquisto effettuato dall’operatore intermedio, cioè è solo ad esso che viene attribuito il trasporto.

Si consideri, per semplicità, una operazione triangolare intracomunitaria nella quale un soggetto tedesco D (impresa con partita Iva tedesca) cede della merce ad un soggetto olandese NL (impresa con partita Iva olandese) che, a sua volta, cede la medesima partita di merce ad un soggetto italiano IT (impresa con partita Iva italiana), ma la merce viene trasportata (con un’unica spedizione) dal soggetto olandese NL (operatore intermedio) direttamente in Italia.

Al verificarsi di tali condizioni la cessione intracomunitaria non imponibile è solo quella effettuata dal primo cedente (nell’esempio D) all’operatore intermedio.

In altre parole è solo il primo cedente D che può emettere fattura non imponibile nei confronti dell’operatore intermedio NL, mentre il medesimo NL deve emettere fattura a IT con assoggettamento ad Iva.

Se però l’operatore intermedio (cioè NL) comunica al primo cedente (cioè a D) il numero di Partita Iva tedesco (qualora in possesso), allora è la cessione effettuata da NL ad IT che si considera cessione intracomunitaria non imponibile e pertanto la prima cessione (quella fra D ed NL) sarà assoggettata ad Iva tedesca.

 

 

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