La territorialità IVA delle prestazioni di servizi T.T.E. nei servizi B2C. Si cambia rotta?

La territorialità IVA delle prestazioni di servizi T.T.E. rese a committenti non soggetti passivi (c.d. “privati”) a partire dal 1° luglio 2021

L’enorme sviluppo della tecnologia permette oggi di poter effettuare molteplici tipologie prestazioni di servizi c.d. T.T.E. tramite il web

Con tale termine, in generale, vengono indicate le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici.

I servizi T.T.E. possono essere classificati nelle seguenti 3 categorie.

Servizi di telecomunicazione

I servizi di telecomunicazione sono, a mente dell’articolo 24 della Direttiva 2006/112/CE, tutti i servizi che hanno per oggetto la trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, inclusa la messa a disposizione dell’accesso a reti d’informazione globali.

Rientrano in questa categoria:

  • i servizi di telefonia fissa e mobile per la trasmissione e commutazione di voce, dati e video, compresi i servizi telefonici con una componente video (servizi di videofonia);
  • i servizi telefonici forniti attraverso internet, compresi i servizi vocali su protocollo Internet (Voice over Internet Protocol – VoIP);
  • i servizi di posta vocale, chiamata in attesa, trasferimento automatico della chiamata, identificazione del chiamante, chiamata a tre e altri servizi di gestione chiamata;
  • i servizi di radio-avviso;
  • i servizi di audio-text;
  • fax, telegrafo e telex;
  • accesso a internet e al World Wide Web;
  • le connessioni di rete private per collegamenti di telecomunicazione ad uso esclusivo del consumatore.

Servizi di tele-radiodiffusione

I servizi di tele-radiodiffusione sono, a mente dell’articolo 6-ter del Regolamento UE 282/2011, i servizi consistenti nella fornitura al pubblico di contenuti audio e audiovisivi, come i programmi radiofonici o televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l’ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto.

Rientrano in questa categoria:

  • i programmi radiofonici o televisivi trasmessi o ritrasmessi su una rete radiofonica o televisiva;
  • i programmi radiofonici o televisivi distribuiti attraverso internet o analoga rete elettronica (IP streaming), se sono diffusi contemporaneamente alla loro trasmissione o ritrasmissione su una rete radiofonica o televisiva.

Servizi prestati attraverso mezzi elettronici

Le prestazioni di servizi prestati attraverso i mezzi elettronici, ai sensi dell’articolo 7, par. 1, del Regolamento UE 282/2011, consistono nei servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

Attraverso di essi, il prodotto, bene o servizio, viene, in sostanza, messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica, senza che si abbia, quindi, alcuna manifestazione tangibile (c.d. “commercio elettronico diretto”).

Rientrano in questa categoria:

  • le forniture di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • le forniture di software e relativo aggiornamento;
  • le forniture di immagini, testi (e-book) e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • le forniture di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
  • forniture di prestazioni di insegnamento a distanza (e-learning).

Prestazioni di servizi rese tramite web: quale è la loro territorialità?

La normativa IVA (sia comunitaria che nazionale) si è dovuta pertanto “confrontare” con le suddette tipologie di servizi per determinarne la territorialità.

In altre parole il problema affrontato dalla normativa Iva consiste nello stabilire in quale nazione si verifica il presupposto della territorialità, cioè quale sia la nazione “titolata” a riscuotere il tributo Iva nel caso in cui un soggetto passivo (nazionale, comunitario o extra UE) ponga in essere prestazioni di servizi T.T.E. nei confronti di un non soggetto passivo (esempio un cittadino privato).

Per affrontare in modo sufficientemente organico la problematica è necessario partire dall’art. 7 ter del DPR 633/72 (Legge Iva) comma 1 lettera b) a mente del quale le prestazioni di sevizi generiche si considerano effettuate nel territorio dello Stato (italiano) quando sono rese a committenti non soggetti passivi (esempio a cittadini privati) da parte di soggetti passivi (cioè da contribuenti / società / aziende con partita Iva).

In estrema sintesi è sufficiente che una prestazione di servizi generica venga posta in essere da un soggetto passivo Iva (con partita Iva italiana) nei confronti di un cliente NON soggetto passivo privato ovunque stabilito (quindi anche nei confronti di un cittadino residente all’estero), affinché si realizzi il presupposto della territorialità in Italia e quindi scatti l’obbligo di applicare l’Iva italiana e conseguentemente le aliquote Iva applicabili nel nostro paese.

In altre parole, per le prestazioni di servizi generiche nei confronti di privati cittadini, è necessario focalizzare il soggetto che pone in essere la prestazione di sevizi generica: se è soggetto Iva italiano, l’Iva applicabile all’operazione è quella italiana.

Il D.Lgs 45 del 01/06/2020 ha aggiunto l’articolo 7 octies al DPR 633/72 che – a partire dal 1° luglio 2021 – ha ribaltato la prospettiva per ciò che concerne le prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici (cioè i c.d. servizi TTE) rese a committenti non soggetti passivi.

Infatti il comma 1 dell’articolo 7 octies “sposta l’attenzione” dal soggetto che pone in essere l’operazione al soggetto “privato” che la riceve cioè al committente non soggetto passivo d’imposta.

In buona sostanza viene stabilito che i servizi TTE – in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 ter – si considerano effettuati nel territorio dello Stato Italiano (e quindi sono assoggettati ad Iva italiana) se resi a committenti non soggetti passivi stabiliti in Italia.

Quindi ciò che interessa è unicamente se il committente non soggetto passivo (ad esempio il privato cittadino) è stabilito in Italia.

Pertanto, a partire dallo scorso 1° luglio 2021 per le operazioni TTE, l’ottica è cambiata diametralmente: non interessa più il soggetto passivo che pone in essere la prestazione di servizi, bensì chi la riceve.

Da ciò ne consegue che, ad esempio, una società stabilita in Germania che pone in essere un servizio di telefonia (cioè un servizio TTE) nei confronti di un cittadino italiano – ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 octies – deve versare Iva all’Agenzia Entrate Italiana.

Il comma 2 del medesimo art. 7 octies (che qui accenno solo marginalmente) mitiga parzialmente la suddetta regola stabilendo sostanzialmente che al disotto della soglia annua globale di Euro 10.000,00 il soggetto passivo può versare Iva nel proprio paese (nel caso suddetto in Germania) in quanto la territorialità le operazioni “sotto soglia” resta quella del paese in cui è stabilito il prestatore dei servizi TTE.

Dato che la legge Iva è una normativa armonizzata a livello europeo, il concetto si applica in modo eguale e contrario nel caso in cui una società stabilita in Italia ponga in essere una prestazione di servizi TTE nei confronti di un cittadino privato tedesco: fino alla soglia annua globale di 10.000 Euro si applica Iva italiana (territorialità Iva italiana), oltre vanno applicate le aliquote Iva tedesche perché muta la territorialità dell’imposta (art. 7 octies comma 3).

Per evitare alle imprese UE di dover aprire una partita Iva in ogni stato europeo è stato ideato il sistema OSS di cui parlerò in altra sede.

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