Titolo esecutivo, formula esecutiva e precetto

Titolo esecutivo, formula esecutiva e precetto

Titolo esecutivo sostanziale e documentale – formula esecutiva e controllo formale
dell’Ufficio giudiziario – notifica titolo e precetto
Le sentenze di primo e secondo grado costituiscono titoli esecutivi pienamente validi ed efficaci ai sensi e per gli effetti dell’art 474 CPC: “L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi: 1. le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. …”.

Il creditore, prima di attivare la procedura esecutiva, è obbligato a notificare al debitore il titolo esecutivo sostanziale che riconosce il credito, anche per dare la possibilità al debitore di estinguere l’obbligazione senza subire una esecuzione forzata.

La comunicazione al debitore, che si intende recuperare il credito, avviene invece, mediante la notifica del precetto, ovvero mediante un atto con il quale il creditore intima al debitore di adempiere in suo favore l’obbligo contenuto nel titolo esecutivo, dandogli avviso che, in caso di mancato adempimento, procederà ad esecuzione forzata nei suoi confronti.

La notifica del precetto deve avvenire unitamente alla sentenza di condanna che costituisce titolo esecutivo, su cui viene apposta, previo controllo formale, ai sensi degli artt. 475, 153 disp. att. (e 477) cpc, la formula esecutiva con la quale il Cancelliere attesta l’esistenza dell’atto, il possesso in originale e impartisce il comando all’ufficiale giudiziario affinché provveda alla notifica: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti»

Il controllo formale operato dal cancelliere consiste in un accertamento documentale, non in un controllo giurisdizionale sulla idoneità del titolo esecutivo a dare luogo ad una legittima esecuzione forzata.

Considerando l’estrema delicatezza degli interessi che la materia in esame sottende, onde evitare un incontrollato proliferare di azioni esecutive promosse dal creditore nei confronti del debitore in forza di un medesimo titolo, il legislatore, con l’art. 476 c.p.c. ha stabilito che non può spedirsi – senza giusto motivo – più di una copia dello stesso titolo in forma esecutiva a favore della stessa parte, prevedendo sanzioni pecuniarie a carico del cancelliere, del notaio e di altro pubblico ufficiale che contravvengano a tale disposizione.

Nel nostro ordinamento, al fine di cogliere i rapporti fra il titolo esecutivo e il diritto che si intende tutelare attraverso l’instaurazione di un processo esecutivo, si ricorre al distinguo fra titolo esecutivo in senso sostanziale e titolo esecutivo in senso documentale.

Il titolo esecutivo in senso sostanziale è un istituto di diritto processuale con il quale si indica la fattispecie da cui sorge l’effetto giuridico di rendere tutelabile in via esecutiva una situazione sostanziale protetta, ossia la fattispecie da cui sorgono il diritto dell’istante ad ottenere la tutela esecutiva ed il dovere dell’ufficio esecutivo di attivarsi per fornire la tutela esecutiva.

Il titolo esecutivo in senso documentale è, invece, una rappresentazione della fattispecie del diritto a procedere ad esecuzione forzata, ossia la rappresentazione del titolo esecutivo in senso sostanziale.

La ragione per la quale il nostro ordinamento ha fatto ricorso al titolo esecutivo in senso documentale è quella di semplificare le operazioni cognitive che l’Ufficio Esecutivo deve compiere nella fase espropriativa per rendersi conto se il soggetto che chiede l’esecuzione forzata ha diritto alla tutela esecutiva, onerando il soggetto che richiede l’intervento dell’Ufficio Esecutivo di fornire la prova documentale dell’esistenza dei fatti costitutivi del diritto alla tutela esecutiva.

In altri termini, la prova documentale degli elementi costitutivi della fattispecie consente di escludere indagini complesse dell’Ufficio Esecutivo, circa il diritto del creditore, consacrato nel titolo esecutivo, di procedere a espropriare il debitore di un suo bene. Infatti, ricade in capo al debitore esecutato l’onere, in caso di divergenze fra titolo esecutivo in senso documentale e titolo esecutivo in senso sostanziale, di reagire e far valere l’inefficacia del titolo esecutivo.

A conferma di quanto sopra, la Suprema Corte di Cassazione nell’enunciato della sentenza n. 13069, del 5 giugno 2007, afferma che: «sotto il codice di procedura vigente la dottrina ritiene in prevalenza che la nozione e la funzione della formula esecutiva accolte nel codice del 1865 sia stata mantenuta, perché la formula non ha alcun carattere di essenzialità, tenuto presente il regime delle opposizioni e perché con la spedizione in forma esecutiva non si accerta l’attuale efficacia del titolo esecutivo e non si verifica neppure l’avveramento della condizione sospensiva, la esecuzione della controprestazione, l’avvenuta scelta nella obbligazione alternativa e, più in generale, l’inesistenza di fatti impeditivi ed estintivi dell’azione esecutiva. Inoltre, alcun controllo è consentito compiere all’ufficiale giudiziario che non sia quello della semplice lettura delle risultanze estrinseche del titolo esecutivo, non essendo egli adatto a compiere indagini più delicate».

La pronuncia sopra richiamata, conferma la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale « la spedizione in forma esecutiva non accerta l’efficacia del titolo esecutivo, né l’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi dell’azione esecutiva, ma rappresenta un elemento di consapevolezza per il debitore dell’esistenza del titolo esecutivo: Cass. 5 luglio 1990, n. 7074».

Dunque, l’apposizione della formula esecutiva attiene ai requisiti di regolarità formale del titolo esecutivo in senso documentale e non costituisce, al contrario, elemento essenziale per il dispiegarsi di un’efficacia esecutiva che è già interna al titolo

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