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Le nuove regole del decreto anti-frode Superbonus 110%

Visto di conformità per bonus edilizi e superbonus 110%

Con il decreto legge 157/2021 (c.d. decreto anti-frode) sono state emanante nuove regole sul visto di conformità per i bonus edilizi e per il superbonus 110%. Tale decreto è stato emanato al fine di arginare e prevenire le frodi per tutti i bonus edilizi, compreso il superbonus 110% e porre un freno agli abusi verificatisi, in assenza di una qualsivoglia forma di controllo preventivo, nella circolazione dei crediti connessi agli interventi agevolati in edilizia.

Quando serve il Visto di Conformità per il superbonus 110%

Le novità del decreto anti-frode

Con la nuova normativa, in vigore dal 12 novembre, il visto di conformità per il superbonus 110% dovrà essere sempre presentato:

– in caso di cessione del credito;

– in caso di sconto in fattura.

Se invece il beneficiario del superbonus 110% ha abbastanza capienza IRPEF e decide di usufruire dell’agevolazione tramite detrazione in dichiarazione dei redditi, il visto di conformità non va presentato quando la suddetta dichiarazione:

– viene presentata direttamente dal beneficiario (quindi usando la precompilata);

– viene presentata dal sostituto d’imposta, che presta assistenza fiscale al contribuente.

Visto di conformità esteso ai bonus edilizi quando va presentato

L’obbligo di presentazione del visto di conformità è stato esteso anche agli altri bonus edilizi, qualora questi vengano usati tramite sconto in fattura o cessione del credito.

I bonus edilizi che possono essere usati tramite le alternative alla detrazione sono:

– il bonus ristrutturazione;

– l’ecobonus;

– il sismabonus;

– il bonus facciate.

Restano invece esclusi dalla normativa anti-frodi, i bonus casa esclusi dalla cessione del credito e dallo sconto in fattura e cioè il bonus mobili e l’agevolazione per sistemare giardini e terrazze.

Cosa prevede il D.L. 157/2021

All’art. 1 il decreto legge 157/2021, prevede che, qualora il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura/cessione del credito d’imposta corrispondente all’ordinaria detrazione edilizia, deve:

  • richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • richiedere che un tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute, secondo le disposizioni dell’art. 119, co. 13-bis, del DL 34/2020.

In relazione al credito da superbonus 110%, visto di conformità e attestazione di congruità dovranno essere rilasciati anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo che la stessa venga presentata direttamente dal contribuente o per il tramite del sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

All’art. 2 il DL 157/2021 introduce due ulteriori previsioni:

– la prima è che l’Agenzia delle Entrate sospenda, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle opzioni di sconto e delle cessioni, anche successive alla prima, che presentino profili di rischio, i quali saranno individuati con criteri diversi a seconda della tipologia dei crediti ceduti;

– la seconda è una maggiore responsabilizzazione dei fornitori e dei cessionari che intervengono nelle opzioni comunicate, che consiste nel prevedere il loro concorso alla violazione, unitamente al beneficiario, nel caso in cui omettano di usare l’ordinaria diligenza per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 12 novembre 2021 e sono state rese operative con il provvedimento n. 312528 con cui l’amministrazione finanziaria ha messo a disposizione il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni di cessione del credito o per lo sconto in fattura, relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Pertanto, con le nuove norme emanate, tutti i Modelli di comunicazione delle opzioni esercitate dal 12 novembre 2021, dovranno essere corredati del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. Altra particolarità è che le nuove norme si applicano a spese sostenute in precedenza e che la cessione o lo sconto in fattura possono essere richiesti sempre a partire dal 12 novembre c.a.

Per quanto riguarda l’attestazione di congruità dei prezzi, sembrerebbe che per le spese sostenute prima del 12 novembre 2021 non sarebbe necessario avere tale attestazione in quanto, oltre a far riferimento ai prezziari regionali individuati dal DM 6 agosto 2020, per alcune categorie di beni, occorre anche fare riferimento a valori massimi che dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 157/2021.

Infine, resta da capire se i costi relativi al visto di conformità e all’asseverazione concorrano o meno, al totale delle spese su cui calcolare l’importo della cessione del credito.

D’Annibale William Frank

 

 

 

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