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Fatturazione con San Marino: Nuove Regole!

Dal 1 ottobre 2021 e fino al 30 giugno 2022, la fatturazione di tutte le operazioni svolte da operatori italiani, nei confronti di soggetti sammarinesi, può essere effettuata in modalità elettronica o cartacea, mentre a partire dal 1 luglio 2022 diventerà obbligatoria la sola fatturazione elettronica.

Nel periodo transitorio gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. In particolare, gli operatori dei due Paesi potranno emettere fatture elettroniche su un sistema unico transfrontaliero – che entrerà, a regime dal 1 luglio 2022: a partire da tale data infatti, la fatturazione elettronica delle cessioni di beni fra operatori economici italiani e sammarinesi sarà obbligatoria.

Le novità in commento sono attinenti all’estensione dell’obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali.

Le regole sammarinesi stabiliscono che sono esclusi dall’obbligo dell’emissione della fattura elettronica gli operatori economici stabiliti/identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi, nell’anno solare precedente, per un importo inferiore ad euro 100.000,00, ma comunque possono decidere di emettere fatture elettroniche presentando apposita opzione ai sensi dell’articolo 18, comma 4 dell’accordo Italia – San Marino.

Per le fatture sammarinesi emesse in formato elettronico, utilizzando lo specifico codice destinatario 2R4GTO8 (anche con riferimento alle fatture elettroniche passive che passano attraverso il SdI), non ci sono ulteriori obblighi di comunicazione: il cessionario italiano le visualizza nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate in “Fatture e corrispettivi”.

Diverso è il caso delle fatture cartacee ricevute dagli operatori di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia ed accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.

Se la fattura cartacea non indica l’ammontare dell’Iva, gli operatori economici italiani assolvono l’imposta a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972. L’ammontare dell’Iva è annotato dal cessionario italiano sull’esemplare della fattura trasmessa dal fornitore sammarinese con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. Di San Marino – uff. tributario”. La fattura successivamente è annotata nel registro Iva vendite e Iva acquisti.

Questa operazione deve essere comunicata tra le operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti, utilizzando il tipo documento TD19 ed indicando nel campo “Data”, della sezione “dati generali”, la data di effettuazione dell’operazione. Dal 2022 la trasmissione dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo all’effettuazione della operazione.

Si evidenzia come questa dicitura sia particolare, dal momento che l’effettuazione dell’operazione corrisponde all’inizio del trasporto o della spedizione dal territorio della Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 5, D.M. 21.06.2021), mentre la registrazione sui registri Iva deve attendere il ricevimento del documento ufficiale, munito del timbro a secco, che potrebbe avvenire in un momento successivo rispetto all’obbligo di comunicazione. Sarebbe più coerente con le registrazioni ai fini Iva, indicare la data o il mese di integrazione del documento ricevuto, così come avviene per la comunicazione delle operazioni con fornitori comunitari soggette a integrazione.

Se la fattura cartacea indica l’ammontare dell’Iva, il cedente operatore sammarinese emette la fattura in tre esemplari e le presenta all’ufficio tributario di San Marino insieme all’Iva dovuta.

L’ufficio tributario di San Marino, effettuati i controlli, riversa le somme all’Agenzia delle Entrate. Una fattura originale restituita dall’ufficio tributario di San Marino, che l’ha vidimata con datario e timbro a secco, viene trasmessa al cessionario italiano. L’operatore economico italiano annota la fattura originale “timbrata” nel registro “Iva acquisti” e può operare, solo a questo punto, la detrazione dell’imposta pagata in via di rivalsa.

Le indicazioni della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, versione 1.5 del 7 luglio 2021, confermate dalle specifiche tecniche Allegato A del provvedimento del 28 ottobre 2021, versione 1.7 applicabile dal 1 gennaio 2022 stabiliscono che le operazioni dovrebbero essere comunicate entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione (ossia inizio del trasporto o spedizione) da indicare nel campo “Data”. In realtà l’operazione non è soggetta a integrazione o autofattura.

Ricordiamo che in caso di omissione o errata trasmissione dei dati dei soggetti esteri, per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.

La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 1, comma 1104, L. 178/2020).

Alla violazione non è applicato il principio del cumulo giuridico (articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997), ma è possibile avvalersi, in assenza di notifica di atti di accertamento, dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997).

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