Cartelle Agenzia Entrate – Riscossione

Pagamento cartelle con rateizzazione ordinaria o straordinaria: attenzione al CALCOLO DEGLI INTERESSI SULLE SANZIONI – E’ SEMPRE ILLEGITTIMO

Qualora un contribuente non riesca a pagare in unica soluzione il debito maturato con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, può chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali fino a 72 rate (o 120). Se l’Agenzia accoglie la richiesta, comunica al contribuente un piano di ammortamento con le varie scadenze mensili.

L’ Agenzia delle Entrate – Riscossione applica dei differenti tassi di interesse in base alle diverse tipologie di cartelle esattoriali e che vengono stabiliti dai singoli enti creditori.  Il tasso di interesse per la rateizzazione del pagamento dei debiti di natura erariale è pari a al 4,5% annuo (art.21, comma 1, DPR n. 602/1973), per quelli di natura previdenziale e assistenziale è pari al 6% annuo (art. 13, comma 1, D.L. n. 402/1981, convertito dalla L. n. 537/1981, e art. 3, comma 4, D.L. n. 318/1996, convertito dalla L. n. 402/1996). I tassi di interesse diversi da quello previsto dall’art.21 del del D.P.R. n.602/1973, comunicati dai singoli enti creditori.

A mio parere (e non solo), ritengo che molti (se non tutti) i provvedimenti di concessione della dilazione / rateazione siano del tutto illegittimi, e vediamo il perché.

Secondo la legge [articolo 21 DPR 602/1972], sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi al tasso previsto per le varie tipologie di cartelle esattoriali.  L’ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed è riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.

Vi è tuttavia una norma [articolo 2 del D.Lgs 472/19973] che stabilisce testualmente: “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. Facciamo un esempio del caso di una cartella per omesso pagamento Irpef: l’eventuale rateizzazione potrà far maturare interessi solo sulla somma dovuta per i relativi tributi e non anche sulle sanzioni irrogate per omesso o tardivo versamento, così come prevista dalla legge, previsione normativa che nella maggior parte dei casi disattesa dall’Agenzia Entrate – Riscossione.

Non tutti sanno, però, che una pronuncia della Corte di Cassazione, e precisamente Cassazione Civile, Sez. V – Ord. n. 16553 del 22 giugno 2018, ha condannato L’EX Equitalia (ora ADR) per illegittimità nel calcolo degli interessi di rateizzazione.  Secondo la Cassazione, riportando l’art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997, che stabilisce testualmente:

“le somme irrogate a titolo di interesse e di sanzione non producono a loro volta interessi in un piano di rateazione“. Cioè, Equitalia, non dovrà considerare quale base di calcolo del piano di rateizzazione l’intera somma iscritta a ruolo, ma dovrà escludere le sanzioni e eventuali interessi di mora. Inoltre, nella sentenza viene anche stabilito, che le norme contenute nel D. Lss. 472/1997 trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento. Infatti, l’art2 comma 3 del decreto legislativo, riferendosi alle sanzioni tributarie, deve considerarsi quale norma eccezionale le medesime finalità proprie degli interessi comuni, derogando alle previsioni ex art.21 Dpr 602/73.

Estratto dei motivi della decisione:

1 – Con il primo motivo del ricorso, la concessionaria denunciava violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 19, 21 e 30 DPR 602/72, censurando la pronuncia di appello per aver ritenuto inapplicabili gli interessi di mora, sebbene l’art. 30 del DPR citato prevedeva espressamente l’applicazione degli interessi a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento al tasso annualmente determinato con decreto del Ministero delle Finanze;

2. Con il secondo motivo, lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 3 del d.lgs 472/97 con riferimento all’art. 21 DPR 602/73, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato il citato art. 21 che prevede, al contrario di quanto sostenuto dai giudici di appello, l’applicazione degli interessi di dilazione sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato e dunque anche sulle sanzioni.

Il primo motivo del ricorso veniva pertanto rigettato, atteso che sulla questione proposta è intervenuto il giudicato, escludendo l’applicabilità degli interessi di mora.

Il secondo motivo del ricorso veniva dichiarato del pari infondato. Ai sensi dell’art. 19 DPR 602/73, l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Secondo l’art. 21 del citato DPR, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 6% annuo. Sennonché, l’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 – che stabilisce testualmente: “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi” – trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cd. interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.

Sempre secondo la Corte di Cassazione, l’art. 2 comma 3 del D. Lgs 472/1997 deve considerarsi, difatti, norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale; ne consegue che, in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi. Pertanto, alla luce della normativa e della sentenza della Corte di Cassazione, si può ritenere che sono, dunque illegittimi i piani di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, salvo che nell’atto di comunicazione del piano di ammortamento del debito, risulta diversamente, ovvero che gli interessi di rateazione sono stati calcolati escludendo le sanzioni ed eventualmente gli interessi di mora.

William Frank D’Annibale

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