Superbonus 110%

Ricordiamo che tale incentivo nasce con il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, successivamente sarà convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»

Nato con lo scopo di migliorare qualitativamente lo standard degli edifici, del recupero edilizio in genere e nell’attuare la famosa svolta green tanto richiamata dall’Europa.

Proprio in virtù di quest’ottica nell’audizione dello scorso 17 Marzo il governo ha dichiarato l’intenzione di voler seguire le linee del Recovery Plan, in tema di detrazioni fiscali per interventi edilizi. Entro il 30 Aprile avremo la versione definitiva ed aggiornata del super bonus 110. Tante le novità di seguito riporteremo quelle che possono essere di maggior interesse.

La proroga tanto attesa al 2023 indipendentemente dalla percentuale dei lavori svolti.

Particolarmente significativa diventa la possibilità di inserire tra i beneficiari dell’incentivo anche gli immobili presenti nei centri storici, per far sì c’è l’incentivo funga in modo strategico a semplificare le procedure ed aggirare quei vincoli urbanistici che oggi bloccano i lavori, a patto che l’immobile alla fine dell’intervento presenti almeno un miglioramento di due classi energetiche. Questa sarebbe davvero una grande svolta che dà la possibilità di riqualificare tutti gli edifici non più a norma.

E’ prevista l’estensione della platea dei beneficiari anche a soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, privilegiando il settore alberghiero e le PMI in quanto ricompresi tra i comparti in difficoltà.  Estesa la detrazione di imposta e le agevolazioni fiscali anche agli interventi effettuati dalle aziende agricole e/o agrituristiche sui fabbricati rurali, aziende ad oggi escluse dalle disposizione di cui all’articolo 119, comma 9, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, valutando l’opportunità di inserire tali agevolazioni fiscali anche agli ippodromi. Quindi viene data la possibilità di usufruire del super bonus anche a soggetti esercenti attività di impresa arti e professioni.

Un’altra novità significativa è una detrazione fiscale unica del 75% con procedure più snelle, eliminando le aliquote minori e poco convenienti, con un rimborso in 5 anni. Nel testo di legge ritroviamo tale dicitura: “La misura del super bonus del 110 per cento deve essere semplificata e prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facilitare l’immissione anche di capitale e risparmio privato appare opportuno razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75 per cento, modificando l’articolo16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, prevedendo anche per questi la durata della detrazione in cinque anni.” Diventa fondamentale rendere strutturali lo sconto in fattura e/o la cessione del credito previsti, con la possibilità di confermare la cessione del credito almeno fino al 30 giugno 2027, in modo da garantire un utilizzo certo e ampio del super bonus 110%, e la necessità di avere un portale unico su cui operare. Ciò significa accelerare dei tempi di recupero del credito, ma anche rivoluzionare tutto un sistema in virtù anche della tanto attesa Riforma Fiscale che a causa della crisi economico pandemica troverà difficile attuazione nei prossimi mesi. Ancora una volta la parola d’ordine è semplificare le procedure di accesso al super bonus e rilancio dell’economia del nostro paese.

Veronica Rauso

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